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Nuovo Codice degli Appalti

7 anni fa

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Le novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti

Il d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, è il nuovo Codice degli Appalti che regolamenta tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di lavori e la fornitura di servizi.

Il decreto sostituisce il vecchio codice (d.lgs 163 del 2006), in attuazione delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Il testo è stato pubblicato con una certa “fretta”, per rispettare le scadenze previste, per cui, già lo scorso anno, è stato sottoposto a diverse modifiche, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016.
In particolare l’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) è chiamata in causa per emanare una serie di linee guida volte a indirizzare correttamente l’operato dei vari protagonisti del settore.

Il decreto correttivo del nuovo Codice degli Appalti

Nei giorni scorsi è stato presentato il testo del decreto correttivo che riscriverà di fatto i contenuti del nuovo Codice. Vediamo nel dettaglio le principali modifiche introdotte.

Il nuovo Codice stabiliva che le stazioni appaltanti, per calcolare i corrispettivi da porre a base di gara per affidare i servizi di ingegneria e architettura, potessero utilizzare diversi metodi, tra cui anche il cosiddetto decreto Parametri (DM 17 giugno 2016).
Il correttivo prevede invece che si utilizzi obbligatoriamente il decreto Parametri. La bozza correttiva prevede anche che i progettisti incaricati siano sempre pagati, anche quando l’amministrazione non riceve i finanziamenti previsti.

Il nuovo Codice stabiliva che le stazioni appaltanti dovessero affidare sempre al progettista vincitore del concorso di progettazione la progettazione esecutiva dell’opera. Il decreto correttivo ha eliminato quest’obbligo, stabilendo che possano essere incaricati anche i tecnici interni all’ente o altri tecnici esterni, da scegliere con le modalità stabilite nel bando.

Un’altra modifica importante riguarda l’appalto integrato, che era stato completamente eliminato. L’appalto integrato è quello che prevede la possibilità di affidare all’impresa di costruzione anche parte della progettazione.
Per porre un limite al suo ricorso potrà però essere utilizzato solo in questi casi:
– per le manutenzioni
– nel caso in cui i progetti siano stati validati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti
– per importi superiori a 15 milioni di euro.

Si potrà mandare in gara il progetto definitivo anziché quello esecutivo, nelle situazioni di emergenza, nei progetti a elevato contenuto tecnologico o per i lavori sui beni culturali o di scavi archeologici.
I lavori di manutenzione che non prevedono interventi di sostituzione o rinnovo delle parti strutturali potranno essere messi a gara sulla base di un progetto definitivo formato unicamente da:
– una relazione generale
– l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste
– il computo metrico-estimativo
– il piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

I riferimenti temporali per la qualificazione SOA delle imprese e delle stazioni appaltanti, passeranno:
– da 10 a 5 anni per le imprese
– da 5 a 3 anni per le stazioni appaltanti.
L’incarico di direttore tecnico acquisito con l’esperienza potrà continuare a essere mantenuto, offrendo in tal modo ai tecnici non laureati dipendenti delle stazioni appaltanti la possibilità di continuare a firmare i progetti.

Per l’affidamento dei lavori in subappalto, il tetto del 30% sarà calcolato sull’importo della lavorazione prevalente e non sull’importo complessivo.
La terna dei soggetti a cui subappaltare potrà essere indicata al momento della stipula del contratto.
In mancanza dei requisiti morali del subappaltatore l’impresa non sarà esclusa dalla gara, ma potrà semplicemente sostituire il soggetto.

Come chiesto dall’ANAC, per gare di importo superiore a 1 milione di euro, il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere scelto dall’albo dell’Autorità. Per importi superiori a 2,5 milioni di euro sarà l’ANAC stessa a nominarlo.

Ai dettami del Codice degli Appalti si potrà derogare in caso di eventi calamitosi che mettano a rischio non solo la sicurezza pubblica, ma anche semplicemente quella dei privati.

Il testo così licenziato dovrà ora essere esaminato in Consiglio dei Ministri, poi posto in consultazione per poter essere approvato entro aprile.

I giudizi sul decreto correttivo del Codice degli Appalti

I giudizi espressi dalle varie associazioni di categoria sulla bozza fatta circolare hanno registrato diversi apprezzamenti ma anche evidenziato varie criticità.

Ingegneri e architetti, che temevano di vedere troppo svalutato il proprio lavoro, hanno accolto favorevolmente l’utilizzo del decreto parametri, auspicando che possa preludere anche a un ritorno ai minimi tariffari per le contrattazioni con i privati.
Le stesse Amministrazioni Pubbliche, che sentivano l’esigenza di avere un riferimento certo per il calcolo, hanno apprezzato la modifica.

Scetticismo è invece stato manifestato per il ritorno all’appalto integrato, che potrebbe causare un’eccessiva discrepanza tra progettazione ed esecuzione dell’opera, in contrasto con la filosofia del nuovo Codice.