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Decreto SCIA 2: scopriamo insieme le novità e i cambiamenti prodotti

7 anni fa

8 minuti

1050 letture

Decreto SCIA 2: la norma attuativa che tutti aspettavamo da tempo è finalmente realtà.

Semplificare, si sa, è una cosa molto complessa e ce lo hanno dimostrato in questo ultimo anno i nostri legislatori provando a rendere unica, snella e, per l’appunto, semplice, la normativa edilizia. L’ultimo arrivato, il Decreto SCIA 2, si prospetta come il più interessante di tutti i procedimenti …proviamo a capire perché.

 

 

Il Decreto SCIA 2 migliora la vita del tecnico

Ciò che rende interessante il decreto pubblicato in Gazzetta a Novembre ed entrato in vigore l’11 Dicembre 2016, è che vuole rendere migliore la vita del tecnico provando a mettere ordine nel caos che fino ad ora ha regnato indisturbato sulla materia!

Come anticipato negli articoli scorsi la vera miglioria sta nel fatto che sono stati ridotti i titoli abilitativi portandoli a 4:

  1.  CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata
  2.  SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività
  3.  PDC – Permesso di costruire
  4.  SCIA alternativa al permesso di costruire

come si evince dall’elenco, CIL e DIA sono scomparsi a favore di un incremento degli interventi realizzati nell’ambito dell’attività di edilizia libera e di altri titoli abilitativi.

 

 

Interventi edilizi e titoli richiesti alla luce del Decreto SCIA 2

Il Decreto SCIA 2 ha tra i suoi meriti quello di assegnare ad ogni intervento un preciso titolo edilizio. Vista la gran confusione degli ultimi anni, tale aspetto può essere considerato la rosa all’occhiello della nuova normativa.

Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi di attività libera, sono incluse nella categoria una serie di opere di minore entità che potranno essere svolte senza alcun titolo abilitativo:

  •  creazione di rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • opere eseguite per rispondere ad esigenze contingenti e temporanee che devono essere rimosse entro 90 giorni;
  •  interventi di pavimentazione e finitura esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
  •  installazione di pannelli solari e fotovoltaici per edifici al di fuori dei centri storici;
  •  aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

 

Interventi con CILA

Per quanto riguarda la CILA, il decreto prevede di impiegarla per:

  • la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa
  •  per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e del permesso di costruire.

 

 

 

Interventi con SCIA

Gli interventi realizzabili mediante SCIA per il Decreto SCIA 2 sono

  • interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
  • opere di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
  • interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche di volumetria, cambio di destinazione d’uso nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati.

 

Interventi che richiedono il PDC

Il permesso di costruire deve essere richiesto per i seguenti interventi:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • la ristrutturazione urbanistica;
  • le ristrutturazioni edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
  • le opere effettuate nei centri storici che implicano una modifica della destinazione d’uso;
  • gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

 

Interventi soggetti a SCIA alternativa al PDC

La novità introdotta tra i titoli è l’impiego della SCIA alternativa al PDC, ovvero il titolo che sostituisce la SuperDIA e comprende:

  • interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
  • interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

 

 

Il ruolo dei comuni

I Comuni avranno un lasso di tempo entro il quale dovranno adeguarsi. Entro il 30 Giugno 2017, infatti, tutti dovranno abbandonare le vecchie procedure a favore delle nuove. Inoltre, altro punto importante del Decreto SCIA 2, è il supporto che gli enti dovranno dare ai tecnici.  Infatti, il decreto stabilisce che i comuni dovranno  prestare assistenza gratuita ai tecnici i quali in caso di perplessità potranno richiedere aiuto agli impiegati comunali sulla procedura corretta da seguire.