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In vigore la nuova valutazione di impatto ambientale

7 anni fa

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Cos’è la valutazione di impatto ambientale?

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa mirata a individuare, descrivere e valutare l’impatto ambientale di un’opera. Il relativo progetto è pertanto sottoposto ad approvazione o autorizzazione.

E’ stata introdotta per volontà dell’Unione Europea con la Direttiva 337/85.

Insieme con la valutazione ambientale strategica (VAS), rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per la protezione ambientale e per consentire uno sviluppo edilizio e infrastrutturale sostenibile.

In particolare, con questa procedura viene valutato il modo in cui il costruito incide sul benessere:
– dell’uomo
– della fauna e della flora
– del suolo
– dell’acqua
– del clima e del paesaggio
– dei beni materiali
– del patrimonio culturale.

 

Nuova procedura di valutazione di impatto ambientale

Lo scorso 21 luglio 2017 è entrato in vigore il d. lgs. 104/2017 e, con esso, la nuova procedura di VIA.

Il testo ha modificato il precedente d. lgs. 152/2006 che ne definiva le linee guida, per adeguarlo al recepimento della Direttiva 2014/52/UE.
Per tale motivo, il decreto 104 presenta applicazione retroattiva ai progetti presentati dal 16 maggio 2017 in poi, data prevista come termine ultimo dalla direttiva europea per modificare le normative interne dei Paesi dell’Unione.

Per avere la piena operatività della nuova procedura dovremo però attendere:
– la pubblicazione di alcuni decreti attuativi (almeno 6) che dovrà avvenire entro il 19 settembre, ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo di legge
– 120 giorni dalla pubblicazione per il recepimento regionale
– 90 giorni per la nomina della nuova commissione VIA.

Le regole per il procedimento saranno omogenee su tutto il territorio nazionale e le procedure verranno digitalizzate. Potrà anche essere eliminato l’obbligo di pubblicazione su quotidiani.

 

impianti eolici

 

 

Quali progetti sono soggetti a valutazione di impatto ambientale?

I progetti soggetti obbligatoriamente alla procedura di VIA sono elencati nell’Allegato II al decreto. Tra questi, troviamo:
– gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW
– la realizzazione di autostrade e strade extraurbane principali
– gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, ecc..

Nell’Allegato II – bis sono invece elencati gli interventi per i quali la commissione VIA deve valutare se sottoporre il relativo progetto alla procedura.

Tra questi, possiamo citare:
– gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW
– la realizzazione di strade extraurbane secondarie di interesse nazionale
– i porti turistici di dimensioni limitate, ecc..

 

Procedura semplificata di valutazione di impatto ambientale

L’iter per la presentazione dei progetti è stato semplificato e reso più agile rispetto al passato. Infatti, molte opere importanti sono spesso rimaste ferme a lungo in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale.

Ora è possibile presentare elaborati di progetto con un livello di dettaglio equivalente a quello di un progetto di fattibilità.
Proponente e Amministrazioni dovranno poi dialogare per valutare l’opportunità di presentare eventuali integrazioni.

Nella fase di valutazione di assoggettabilità alla VIA non è invece necessario presentare elaborati progettuali, ma è sufficiente uno studio preliminare ambientale, così come prevede la normativa europea.

In caso di modifiche o ampliamenti di opere esistenti, si può chiedere una valutazione preliminare del progetto per individuare la relativa procedura da avviare.

Per i progetti di competenza statale, il proponente, in alternativa alla procedura di VIA, può richiedere il ricorso a un procedimento unico ambientale che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali.
In analogia, è previsto anche un procedimento unico ambientale di competenza regionale.

Dibattito pubblico per la valutazione di impatto ambientale

La valutazione di impatto ambientale deve tener conto di tutte le conseguenze, anche dal punto di vista sanitario o sul patrimonio paesaggistico e culturale, dovute all’interazione con altri progetti insistenti sulla stessa area.

A tal fine, per coinvolgere le popolazioni locali sulla progettazione di opere impiantistiche o infrastrutturali, è potenziato lo strumento del dibattito pubblico, già previsto dal nuovo codice degli appalti (d. lgs. 50/2016).

 

tecnico competente vAS VIA

 

Requisiti del tecnico competente per la valutazione di impatto ambientale

Chi è il professionista tecnico abilitato a redigere gli elaborati per la valutazione di impatto ambientale e quali requisiti deve possedere?

Si tratta di una figura professionale specializzata, adeguatamente formata su:
– normative
– iter procedurale
– analisi delle componenti progettuali, ambientali e materiali
– tutti gli elementi indispensabili alla stesura dello Studio di Impatto Ambientale.

Si occupa poi di redigere:
– i Rapporti Ambientali previsti dalla normativa, inclusa la verifica di assoggettabilità
– la valutazione dei piani e dei programmi
– dei relativi adempimenti.

Pertanto, il tecnico deve certificare le sue competenze attraverso la frequenza di corsi professionalizzanti in materia di valutazione ambientale.