0825 1912258

Via Nazionale Torrette 98, 83013 Mercogliano (AV)

Lun - Ven 9.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00

Accedi | Registrati

Prodotti e SoluzioniBlogAssistenza
Carrello
0
Articolo
Prezzo
Carrello vuoto

Modello unico per la Segnalazione Certificata di Agibilità

7 anni fa

10 minuti

2633 letture

Cos’è l’agibilità di un edificio

 

Un edificio o un’unità immobiliare si definiscono agibili quando è verificata in essi la sussistenza di determinati requisiti di:

sicurezza
igiene
salubrità
risparmio energetico
conformità al progetto presentato.

L’agibilità può essere anche parziale, nel senso che può riguardare anche solo una porzione di immobile o una singola unità immobiliare.

La porzione di edificio può essere agibile se funzionalmente autonoma e nel caso in cui siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio, siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.

Le singole unità immobiliari possono essere agibili se sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono stati certificati gli impianti e sono state completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

 

Cosa è cambiato per l’agibilità degli edifici

Il decreto Scia 2 (dlgs 222/2016), attuativo della Riforma Madia, ha cambiato in maniera radicale la procedura per l’ottenimento dell’agibilità degli edifici.

Mentre in passato era necessario richiedere al Comune di appartenenza il certificato di agibilità e attenderne il rilascio, a seguito di esame della documentazione ed eventuale sopralluogo, oggi è il titolare stesso dell’immobile a certificarne la sussistenza, sulla scorta della documentazione in suo possesso e dell’asseverazione di un tecnico abilitato.

 

Come funziona la Segnalazione Certificata di Agibilità

L’agibilità di un edificio, porzione di edificio o unità immobiliare deve essere attestata nei seguenti casi:
nuove costruzioni
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
– interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene, salubrità, sicurezza, ecc..

La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura da:
– il soggetto titolare del titolo autorizzativo
– i suoi successori o aventi causa.

La mancata presentazione della Segnalazione entro i termini stabiliti comporta una sanzione pecuniaria compresa tra 77 e 464 euro.

 

Modulo unico nazionale per la Segnalazione Certificata di Agibilità

In Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 è stato siglato un accordo tra Governo, Regioni ed enti locali che ha portato all’adozione della nuova modulistica unificata per le procedure autorizzative in edilizia (comunicazioni, segnalazioni e istanze). Tra i nuovi moduli, è stato messo a punto dunque anche quello per la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Il modello unificato, che trovate disponibile nella versione editabile con il software Pratico, prevede l’inserimento delle seguenti informazioni:

– dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
– dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, ecc.)
– destinazione d’uso dell’immobile
– titolo autorizzativo dell’intervento
– dati relativi alla comunicazione di fine lavori (in alternativa la stessa segnalazione certificata di agibilità può valere come comunicazione di fine lavori).

Va poi indicato se si stratta di agibilità parziale o relativa all’intero edificio.

Alla segnalazione devono essere allegati:
attestazione del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato
– compilazione dell’allegato “Soggetti Coinvolti”
– compilazione dell’allegato “Quadro Riepilogativo della documentazione allegata”.

 

Asseverazione per la Segnalazione Certificata di Agibilità

Alla segnalazione deve essere allegata l’asseverazione di un tecnico abilitato (direttore dei lavori o altro professionista) con la quale attesti la sussistenza di tutte le condizioni previste per l’agibilità.

Con tale asseverazione il professionista esercisce un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale. E’ inoltre richiesto di aver compiuto tutti i sopralluoghi o gli accertamenti del caso.
In caso di false o mendaci dichiarazioni il professionista è quindi passibile di sanzioni penali.

In particolare, il tecnico deve asseverare:
– la conformità degli impianti esistenti (elettrico, radiotelevisivo ed elettronico, riscaldamento e/o climatizzazione, idrico sanitario, gas, ascensore e montacarichi, protezione antincendio, protezione scariche atmosferiche, linee vita)
– le condizioni di sicurezza statica e sismica, allegando il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione nei casi previsti
– il rispetto dei requisiti di prestazione energetica, allegando l’APE quando previsto
– il rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche
– il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi.

Deve inoltre allegare:
– la documentazione catastale, quando previsto
– l’informativa sulla privacy.

 

Compilazione delle pratiche

Alla luce delle novità normative diventa sempre più complessa la compilazione delle pratiche edilizie. Un valido strumento capace di supportare il lavoro dei tecnici che si trovano a redigere sempre più spesso pagine e pagine di documentazione è rappresentato da PRATICO il software completamente dedicato alla compilazione, gestione e archiviazione dei modelli dei titoli abilitativi in edilizia.