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Silenzio assenso per l’autorizzazione paesaggistica

7 anni fa

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 Silenzio assenso: valido anche per i casi di ritardo della Soprintendenza

Lo ha stabilito il TAR della Sardegna con una sentenza che ha fatto molto scalpore. La sentenza ha stabilito che se il parere non arriva nei tempi previsti è possibile far valere il silenzio assenso.

Proviamo a capire meglio le dinamiche facendo un piccolo approfondimento.

Il decreto legislativo 42/2004 e l’autorizzazione paesaggistica

L’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004) prevede che ogni intervento edilizio che coinvolga un immobile sottoposto a vincolo architettonico o paesaggistico debba essere sottoposto al preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Tale autorizzazione è rilasciata dall’Autorità preposta alla gestione del vincolo, su parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza competente.

Il parere richiesto deve essere espresso dalla Soprintendenza entro 45 giorni dalla ricezione dei documenti previsti:
– la relazione tecnica istruttoria predisposta dalla Regione.
– la proposta di provvedimento formulata all’interno della stessa relazione.

Ma cosa accade se il parere non arriva entro i termini previsti?

 

sentenza TAR su silenzio assenso

 

 

Sentenza del TAR Sardegna per il silenzio assenso nell’autorizzazione paesaggistica

La recente sentenza del TAR Sardegna n. 394 dell’8 giugno 2017 ha chiarito quali sono le conseguenze nel caso in cui gli enti di tutela del paesaggio, ovvero le Soprintendenze, non esprimano il loro parere entro i termini previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per le procedure di autorizzazione paesaggistica.

Se si verifica questa circostanza, l’amministrazione comunale deve dare il via libera all’intervento, per cui si può dire che ha valore il silenzio assenso.

Il caso nello specifico:

Il caso in questione esaminato dal TAR della Sardegna ha riguardato una richiesta di Permesso di Costruire presentata per la realizzazione di una dependance e di una piscina a servizio di una residenza esistente, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 12 maggio 1966.

Il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia aveva negato l’autorizzazione paesaggistica in base al parere negativo della Soprintendenza e di conseguenza il Comune aveva respinto la richiesta di Permesso di Costruire.

Per questo motivo, i proprietari avevano presentato il ricorso al TAR, che lo ha accolto per difetto di motivazione.

Dopo la prima sentenza, ha avuto inizio un nuovo iter per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. La Regione ha così presentato con proposta favorevole alla Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa necessaria per ottenere il parere prescritto.

Come ha agito la Soprintendenza:

La Soprintendenza, dal canto suo, ha presentato ai proprietari una richiesta di documentazione integrativa a cui questi hanno prontamente ottemperato ma, nonostante ciò, il parere conclusivo non è arrivato nei termini previsti.
Poiché per la mancanza di questo parere il Comune non aveva autorizzato l’intervento, i proprietari hanno presentato un secondo ricorso.
Come abbiamo visto, anche questo nuovo ricorso è risultato favorevole per i ricorrenti.

Infatti, pur non essendo arrivato il parere della Soprintendenza entro i 45 giorni previsti, questa aveva già espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, ed essendo tale parere vincolante, il TAR ha dato ragione ai ricorrenti facendo valere il silenzio assenso.

Per concludere, possiamo dire che il Sovrintendente che non rilascia in tempo il parere necessario all’autorizzazione paesaggistica “costringe” il Comune ad agire secondo la regola del silenzio assenso e, dunque, a dare l’ok all’intervento.

Programma per autorizzazione paesaggistica