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Nuova disciplina della Conferenza di servizi

6 anni fa

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Cos’è la Conferenza di servizi?

La Conferenza di servizi è uno strumento al servizio della Pubblica amministrazione che serve a semplificare le procedure amministrative per il rilascio di titoli autorizzativi in edilizia.

Attraverso l’indizione di apposite riunioni collegiali (le conferenze appunto), la pubblica amministrazione è in grado di snellire e velocizzare il processo per l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, quali autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc..

Una volta indetta una conferenza, le amministrazioni coinvolte possono esprimere il proprio parere solo al suo interno.

Disciplina della Conferenza di servizi

L’istituzione della conferenza di servizi risale alla legge n. 241 del 1990 che regolamenta proprio la pubblica amministrazione. A partire da quell’anno, però, il suo regime è stato più volte modificato con diverse norme.

La sua disciplina è stata completamente riscritta di recente dal D. Lgs. 127/2016, il cosiddetto decreto Scia 1, uno dei decreti attuativi della L. 124/2015, nota come “riforma Madia” della pubblica amministrazione, che ha modificato in molte parti proprio la legge 241/1990.

Numerose sono quindi le innovazioni introdotte con il decreto Scia 1, prima tra tutte la riduzione delle tempistiche e dei casi in cui la conferenza è necessaria.
Ogni tipo di conferenza ha infatti durata certa, con indicazione dei limiti temporali previsti per ciascuna integrazione documentale.

Sono poi stati distinti diversi tipi di conferenza in base al principio di proporzionalità, rendendo la presenza simultanea dei partecipanti necessaria solo per i casi più complessi.

Le conclusioni devono essere espresse con chiarezza e in modo inequivocabile, per cui si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si siano espresse.

Tipologie di Conferenza di servizi

Il decreto Scia 1 delinea 3 tipologie di Conferenza di servizi:
– istruttoria
– preliminare
– decisoria.

Con riferimento allo svolgimento dei lavori, sono introdotte poi due modalità:
semplificata con modalità asincrona, cioè senza “riunioni in presenza”
simultanea in modalità sincrona, cioè con “riunioni in presenza”; la presenza può essere anche in modalità telematica.

La conferenza di servizi istruttoria è facoltativa e può essere indetta per un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti:
– dall’amministrazione procedente
– su richiesta di un’altra amministrazione coinvolta nel procedimento
– dal privato interessato.
Si svolge in modalità semplificata o con modalità diverse definite dall’amministrazione procedente.

Anche la Conferenza di servizi preliminare è facoltativa e può essere indetta nei seguenti casi:
– per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità. L’amministrazione procedente, ricevuta la richiesta, valuta l’opportunità di convocare la conferenza
– nelle procedure per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si esprime sul progetto di fattibilità tecnico-economica, per indicare le condizioni per ottenere sul progetto definitivo i nulla osta e gli atti di assenso necessari.
Si svolge in modalità semplificata con termini che possono essere ridotti fino alla metà. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono esprimere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente, entro 5 giorni, le trasmette al richiedente.
In seguito, ricevuto il progetto definitivo, l’amministrazione deve svolgere la conferenza simultanea.

La conferenza di servizi decisoria è invece obbligatoria quando la conclusione di un procedimento è subordinata all’acquisizione di pareri, intese, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni e/o dai gestori di beni o servizi pubblici.
Si svolge, di norma, in modalità semplificata e asincrona ma può essere simultanea e sincrona per i progetti di maggiore complessità o su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato.

 

 

Iter della Conferenza semplificata

La Conferenza semplificata o asincrona deve essere indetta dall’amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte.

La comunicazione va inviata per via telematica a:
– altre amministrazioni interessate
– soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
– soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento
– controinteressati se individuati o facilmente individuabili.

Deve indicare l’oggetto, i termini perentori entro quelli massimi indicati dalla legge per le richieste di integrazioni e quelli per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte.

Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono effettuare richieste di integrazioni e chiarimenti non attestati in documenti già in possesso delle amministrazioni interessate e non direttamente acquisibili è non superiore a 15 giorni.

L’AP, acquisite le richieste di integrazioni, invia un’unica richiesta all’interessato. I termini sono sospesi una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni.

Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, non può essere superiore a 45 giorni, che diventano 90 per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini.

L’assenso o il dissenso devono essere congruamente motivati, specificando ad esempio se derivano da un vincolo di normativa o se sono discrezionali.

La mancata risposta nei termini indicati equivale a silenzio assenso, tranne nei casi in cui disposizioni dell’Unione Europea prevedano il provvedimento espresso (VIA, AIA, emissioni in atmosfera, ecc.).

La determinazione conclusiva deve essere assunta entro giorni 5 lavorativi dalla scadenza assegnata.

E’ positiva, se tutti i pareri sono favorevoli e senza condizioni, l’amministrazione non si è pronunciata (silenzio-assenso) o in caso di determinazione non motivata e non pertinente.

E’ invece negativa se ci sono uno o più dissensi che l’amministrazione procedente ritenga non superabili. In tal caso, la determinazione di conclusione negativa della conferenza produce l’effetto di rigetto della domanda.

Entro 10 giorni, il privato può presentare osservazioni che l’amministrazione procedente deve trasmettere entro 5 giorni lavorativi alle altre amministrazioni coinvolte, avviando una nuova conferenza semplificata per l’esame delle osservazioni.

Se il privato non presenta osservazioni, trascorsi i 10 giorni, l’AP assume la determinazione negativa conclusiva.

Iter della Conferenza simultanea

La conferenza simultanea deve essere indetta entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte, o su richiesta di altre amministrazioni.

Si svolge con una o più riunioni, di cui la prima si tiene nella data indicata mentre le altre sono eventualmente fissate.

Vi partecipano contestualmente, anche in modalità telematica, i rappresentanti delle amministrazioni competenti (ciascuna con un unico rappresentante) e i proponenti e soggetti interessati che possono essere invitati.

I lavori devono concludersi entro 45 giorni dalla prima riunione o entro 90 giorni, nel caso di decisioni “particolarmente complesse” o qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini.

Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni o che non abbia espresso la propria posizione, o che abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non pertinenti con l’oggetto della conferenza.

La determinazione di approvazione o rigetto può risultare assunta:
– con unanime approvazione e in tal caso è immediatamente efficace
– sulla base delle “posizioni prevalenti”.

In quest’ultimo caso, se sono stati espressi dissensi qualificati, l’efficacia è sospesa per 10 giorni dalla sua comunicazione alle amministrazioni interessate. Entro tale termine le amministrazioni possono proporre opposizione avverso la decisione. La proposizione di opposizione sospende l’efficacia della determinazione di conclusione della conferenza.

L’AP adotta la determinazione motivata di conclusione sulla base delle posizioni prevalenti e la trasmette ai soggetti interessati.
Tale determinazione sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati.