0825 1912258

Via Nazionale Torrette 98, 83013 Mercogliano (AV)

Lun - Ven 9.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00

Accedi | Registrati

Prodotti e SoluzioniBlogAssistenza
Carrello
0
Articolo
Prezzo
Carrello vuoto

Titoli abilitativi: chiariamoci le idee

9 anni fa

13 minuti

55182 letture

In edilizia, si sa, le innovazioni sono sempre tantissime ed è davvero difficile stare dietro a tutto senza sentirsi almeno un po’ smarriti. Quando, poi, le trasformazioni incontrano la legge… la situazione si complica ulteriormente.  È il caso, questo, dei titoli abilitativi che creano non poca confusione con i loro simpaticissimi acronimi.

Partiamo dalle basi provando a rispondere alla più semplice delle domande:

Cosa sono i Titoli Abilitativi?

I Titoli abilitativi, o, per essere più specifici, i titoli abilitativi dell’attività edilizia, sono delle pratiche amministrative che consentono di eseguire dei lavori di costruzione, modifica o manutenzione di un edificio o di una sua parte. Essi sono stati regolamentati dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e, in parte riorganizzati, dal decreto Sblocca Italia. Grazie a questi provvedimenti normativi si è provveduto a semplificare la prassi burocratica ed ampliare, le tipologie di interventi rientranti nell’attività dell’edilizia libera (AEL), ovvero realizzabili senza alcun titolo abilitativo.

Scopriamo insieme quali sono gli interventi edilizi, quali i titoli abilitativi e quando è il caso di utilizzarli.

software per pratiche edilizie

Interventi e titoli abilitativi in edilizia

  • Attività edilizia libera: Le azioni che vengono comunemente indicate con la dicitura AEL comprendono tutti gli interventi di manutenzione che, nel rispetto delle norme e della sicurezza, non necessitano di titoli abilitativi veri e propri. In sostanza ci riferiamo ad interventi di piccola entità come, ad esempio, la tinteggiatura degli interni, la sostituzione dei sanitari, la riparazione degli impianti, gli interventi effettuati con il fine di rimuovere le barriere architettoniche e tutte le tipologie di lavoro che possono essere eseguite senza modificare l’immagine esterna dell’edificio.

 

  • Comunicazione di inizio lavori: Il CIL comprende semplici modifiche che impattano, anche in minima parte, sull’esterno dell’edificio. Attraverso il CIL possiamo apportare piccoli interventi di finitura come: pavimentazione esterna, pannelli solari o fotovoltaici, aree di sosta, etc. Tali lavori, svolti sempre nel rispetto della sicurezza e delle norme, richiedono, come lascia intendere il nome stesso, esclusivamente l’invio di una comunicazione all’amministrazione comunale.

 

  • Comunicazione di inizio lavori asseverata: La CILA entra in gioco quando bisogna effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria, che seppur non rientrano in quelli ordinari, non devono nemmeno riguardare le parti strutturali dell’edificio, il suo volume, o la sua destinazione d’uso. Proprio per la loro natura non ordinaria, tali lavori, richiedono l’intervento di un tecnico specializzato che sia capace di sviluppare un progetto ed asseverare la conformità dei lavori. Rientrano in questa tipologia la realizzazione di pareti divisorie, la creazione di nuovi servizi igienici, il rifacimento di fognature private, etc.

 

  • Segnalazione certificata di inizio attività: La SCIA è un titolo abilitativo che nasce per sostituire, in molti casi, la DIA. La maggiore innovazione è che con la SCIA è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la domanda, il Comune, d’altro canto, ha 60 giorni per compiere verifiche e, in caso di irregolarità, interrompere i lavori. La SCIA consente di eseguire dei lavori in seguito alla presentazione di una segnalazione asseverata da un tecnico specializzato. Attraverso tale pratica, il privato cittadino, autocertifica, sotto la sua responsabilità e con l’ausilio del tecnico, l’esistenza dei presupposti necessari alla realizzazione dei lavori. Solitamente la Scia viene utilizzata per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo, etc.

 

 

  • Denuncia di inizio attività: L’utilizzo della DIA, come titolo abilitativo, è stato fortemente ridimensionato dal T.U. dell’edilizia, infatti, le opere per cui è necessaria la DIA sono esclusivamente quelle che in cui non rientrano né il PDC, nè l’AEL. In sostanza, tale pratica, viene richiesta per gli interventi di ristrutturazione edilizia che modificano in tutto o in parte un edificio, come, ad esempio, il numero di unità immobiliari, la volumetria, la sagoma, la destinazione d’uso, etc. Negli ultimi tempi, nella classificazione dei titoli abilitativi, vediamo comparire un nuovo termine Super DIA. È importante sapere che, tale pratica, non esiste a livello legislativo, ma è diventata una realtà concreta nella prassi. Sostanzialmente, gli addetti ai lavori utilizzano questa dicitura per indicare i casi in cui viene utilizzata al posto del PDC.  Quello che è importante sapere sulla DIA o SuperDIA, è che la domanda deve essere accompagnata dall’asseverazione di un tecnico (già prevista nel modulo) che deve attestare la conformità e il possesso dei requisiti, allegare un’illustrazione del progetto pre e post intervento e tutta la documentazione richiesta dal Comune di riferimento. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della pratica, è possibile cominciare i lavori anche se non viene data comunicazione alcuna da parte del Comune.

 

  • Permesso di Costruire: Il PDC è una pratica che sostituisce la vecchia concessione edilizia, infatti, deve essere presentata esclusivamente quando bisogna effettuare degli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia che modificano la volumetria complessiva degli edifici.  La richiesta del PDC deve essere presentata allo Sportello unico e ad essa vanno allegati un progetto dettagliato comprendente elaborati grafici e un’attestazione, da parte del tecnico, della presenza di tutti i requisiti. Questi ultimi dovranno essere verificati dall’amministrazione comunale che, in seguito, dovrà indicare un responsabile deputato a valutare il progetto e, infine, rilasciare il permesso.

 

 

software per pratiche edilizie

 

Come gestire le pratiche relative ai titoli abilitativi?

A questo punto avrai certamente capito che la gestione delle pratiche non è semplicissima soprattutto se per una stessa persona o uno stesso edificio devi compilare più pratiche. La soluzione a questo problema è un software dall’interfaccia grafica super semplice, che ti consente di memorizzare i dati del cliente e degli immobili, di inserirli automaticamente nelle pratiche e di conservare il tutto in un database. Se pensi che non esista è il caso che tu dia un’occhiata a Pratico!

Ultimissimo consiglio

Speriamo che questa piccola panoramica sui titoli abilitativi ti sia stata utile ma prima di lasciarti andare vogliamo darti un piccolo ma preziosissimo consiglio: Ricordati che l’edilizia è competenza delle regioni, le quali possono disciplinare autonomamente i titoli abilitativi. Per questo, prima di presentare una delle suddette pratiche controlla sia la normativa nazionale, sia quella regionale!