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Approvato il Decreto sull’ Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

8 anni fa

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Nuovo Decreto su Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

Lo scorso 20 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato in via definitiva l’atteso regolamento che introduce procedure semplificate per gli interventi edilizi di lieve entità da realizzare in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Per l’entrata in vigore dei nuovi procedimenti si attende ora solo l’adozione del provvedimento mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Il testo recentemente approvato tiene conto di una serie di modifiche proposte nel corso del suo iter legislativo dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni Parlamentari.

 

 

Contenuti del Regolamento sull’ Autorizzazione Paesaggistica

Il Regolamento approvato introduce, attraverso la redazione di due specifici allegati, alcuni importanti cambiamenti alla procedura di autorizzazione paesaggistica:
– l’elencazione di alcuni interventi lievi completamente esonerati dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica
– l’ampliamento del numero di interventi di modesta entità già soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e definiti con il decreto n. 139 del 2010.

Il decreto stabilisce inoltre che non sarà necessario ricorrere alla Conferenza dei servizi quando:
– non sono necessari altri titoli autorizzativi presupposti oltre all’ autorizzazione paesaggistica semplificata
– sono sufficienti titoli abilitativi semplificati, come la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Inoltre, per le Regioni che approvano i piani paesaggistici o che, nell’individuazione del vincolo, ne indicano le prescrizioni per l’uso, sono previste ulteriori semplificazioni.

E’ stata anche snellita l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica. Infatti, se non ci sono variazioni progettuali e se non sono intervenute ulteriori esigenze di tutela, non sarà necessaria la relazione paesaggistica per chiedere il rinnovo.

Interventi esonerati dall’ autorizzazione paesaggistica

L’allegato A del decreto comprende 31 piccoli interventi per i quali, pur essendo eseguiti su edifici vincolati, non è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica perché non hanno rilevanza paesaggistica e non comportano sostanziali modifiche all’edificio.

Tra questi, si possono annoverare:
– opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano un cambio della destinazione d’uso
– interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
– opere necessarie per il consolidamento statico degli edifici, tra cui quelle per il miglioramento o adeguamento antisismico, che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
– opere per il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali
– interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni o la realizzazione di ascensori esterni o di altri manufatti simili negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico
– installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (ad es. condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
– installazione di pannelli solari temici o fotovoltaici
– installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
– installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.

Dopo il parere del Consiglio di Stato e l’esame delle Commissioni sono stati inseriti tra gli interventi liberi anche i seguenti:
– integrazione e sostituzione delle vetrine
– posa della fibra ottica
– aumenti di altezza degli edifici fino a 50 centimetri
– occupazione temporanea dei suoli anche a scopo di vendita
– installazione di chioschi e opere stagionali per una durata inferiore a 120 giorni.

Per durate comprese invece tra 120 e 180 giorni, bisognerà ricorrere all’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Interventi per i quali è sufficiente l’autorizzazione paesaggistica semplificata

 

Nell’allegato B del decreto sono invece contenuti i 42 interventi di lieve impatto sul territorio per i quali si può ricorrere a una procedura semplificata per la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Ecco un esempio di interventi soggetti ad autorizzazione semplificata:
– incrementi di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
– realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
– modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti come cornicioni, ringhiere, parapetti
– finiture esterne, come rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
– realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
– realizzazione di tettoie e porticati
– realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
– interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti
– interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

 

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