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Novità SCIA: cosa cambierà con i decreti attuativi?

8 anni fa

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Novità SCIA: cosa cambierà a partire dal 2017 e come dovranno adeguarsi i tecnici con l’entrata in vigore dei decreti SCIA 1 e SCIA 2? Scopriamo insieme le trasformazioni e le semplificazioni che ci attendono.

Lo avevamo già accennato qualche settimana fa nell’articolo relativo alla Scia Unificata, all’orizzonte ci saranno tantissimi cambiamenti per i tecnici e per le pubbliche amministrazioni. In particolare, in attuazione della Riforma della pubblica amministrazione (la cosiddetta Riforma Madia), sono stati pubblicati di recente due decreti che cambiano in maniera significativa le procedure amministrative attualmente in vigore in edilizia.

 

La novità SCIA introdotta dal decreto SCIA 1:

Per quanto riguarda il decreto denominato SCIA 1, introdurrà un vero e proprio rinnovamento, che riguarderà una modulistica semplificata e unificata valida su tutto il territorio nazionale che dovrebbe andare in vigore dal primo gennaio 2017. Vista l’enorme frammentarietà e varietà presente su tutto il territorio nazionale, l’adozione di modelli realmente unificati porterebbe ad un vero e proprio cambiamento sostanziale e ad una semplificazione concreta delle pratiche.

 

Le molteplici novità SCIA alla luce del decreto SCIA 2:

Numerose sono invece le novità SCIA dovute al decreto cosiddetto SCIA 2 che potrebbero del tutto “rivoluzionare” le procedure rispetto a quelle che conosciamo attualmente.

Il decreto distingue infatti:

  • gli interventi per i quali non è obbligatoria alcuna comunicazione (attività edilizia libera)

  • gli interventi per i quali è prevista una determinata istanza, segnalazione o comunicazione, a seconda dell’entità.

Un aspetto importante di questo decreto attualmente in fase di approvazione è infatti l’elaborazione di una “tabella riassuntiva” nella quale sono elencate tutte le fattispecie di interventi edilizi possibili e, per ciascuna, è specificata la relativa procedura o titolo abilitativo necessario.

Le definizioni degli interventi saranno standardizzate e quindi uguali in tutta Italia.

 

Quali sono  le novità più importanti?

Il decreto non riguarda solo le novità SCIA ma anche altre pratiche. Infatti elimina la CIL semplice, per cui tutti gli interventi per i quali in precedenza era richiesta tale procedura, potranno essere realizzati liberamente.

In più, a questi è aggiunta anche la realizzazione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne.

Con la CILA si potranno realizzare interventi di:

  •  manutenzione straordinaria che non interessino parti strutturali;
  •  modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio di impresa.

Con la SCIA si potranno realizzare interventi di:

  • manutenzione straordinaria con interessamento di parti strutturali;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche volumetriche o non comporti modifiche della destinazione d’uso in edifici ubicati nei centri storici, o non comporti modifiche della sagoma su edifici vincolati.

Scompare la DIA  e al suo posto debutta la SCIA alternativa al Permesso di Costruire, con la quale si potranno realizzare

  • interventi di ristrutturazione che implicano modifiche alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
  • interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Con il Permesso di Costruire si potranno realizzare interventi di:

  •  nuova costruzione;
  •  ampliamento;
  •  ristrutturazione urbanistica;
  •  ristrutturazione edilizia con modifiche volumetriche, o che comportino modifiche della destinazione d’uso in edifici ubicati nei centri storici, o che comportino modifiche della sagoma su edifici vincolati.

Ricapitolando, le uniche procedure che rimarranno in vigore saranno: CILA, SCIA (anche alternativa al Permesso di Costruire), Permesso di Costruire.

 

Novità SCIA relative ad ambiente ed opere pubbliche

Il decreto SCIA 2 riguarda anche i lavori aventi impatto diretto sull’ambiente o le opere pubbliche. Nella tabella sono infatti indicati gli interventi per i quali è necessario ottenere preventivamente:

  • AIA (autorizzazione integrata ambientale)
  • VIA (valutazione impatto ambientale)
  • AUA (autorizzazione unica ambientale).

   

Novità SCIA e certificato di agibilità

Il decreto disciplina infine gli adempimenti successivi agli interventi edilizi, tra cui quelli relativi al Certificato di agibilità.

La Segnalazione certificata di agibilità è una sorta di autocertificazione che andrà a sostituire il Certificato di agibilità, necessario dopo interventi di una certa consistenza, come nuove costruzioni, ristrutturazioni rilevanti, sopraelevazioni, ecc.

Andrà presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori e dovrà contenere:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato
  • il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori
  • la rispondenza alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche
  • l’aggiornamento catastale
  • la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dalle imprese installatrici.

 

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