Novità SCIA: cosa cambierà a partire dal 2017 e come dovranno adeguarsi i tecnici con l’entrata in vigore dei decreti SCIA 1 e SCIA 2? Scopriamo insieme le trasformazioni e le semplificazioni che ci attendono.
Lo avevamo già accennato qualche settimana fa nell’articolo relativo alla Scia Unificata, all’orizzonte ci saranno tantissimi cambiamenti per i tecnici e per le pubbliche amministrazioni. In particolare, in attuazione della Riforma della pubblica amministrazione (la cosiddetta Riforma Madia), sono stati pubblicati di recente due decreti che cambiano in maniera significativa le procedure amministrative attualmente in vigore in edilizia.
Per quanto riguarda il decreto denominato SCIA 1, introdurrà un vero e proprio rinnovamento, che riguarderà una modulistica semplificata e unificata valida su tutto il territorio nazionale che dovrebbe andare in vigore dal primo gennaio 2017. Vista l’enorme frammentarietà e varietà presente su tutto il territorio nazionale, l’adozione di modelli realmente unificati porterebbe ad un vero e proprio cambiamento sostanziale e ad una semplificazione concreta delle pratiche.
Numerose sono invece le novità SCIA dovute al decreto cosiddetto SCIA 2 che potrebbero del tutto “rivoluzionare” le procedure rispetto a quelle che conosciamo attualmente.
Il decreto distingue infatti:
gli interventi per i quali non è obbligatoria alcuna comunicazione (attività edilizia libera)
gli interventi per i quali è prevista una determinata istanza, segnalazione o comunicazione, a seconda dell’entità.
Un aspetto importante di questo decreto attualmente in fase di approvazione è infatti l’elaborazione di una “tabella riassuntiva” nella quale sono elencate tutte le fattispecie di interventi edilizi possibili e, per ciascuna, è specificata la relativa procedura o titolo abilitativo necessario.
Le definizioni degli interventi saranno standardizzate e quindi uguali in tutta Italia.
Il decreto non riguarda solo le novità SCIA ma anche altre pratiche. Infatti elimina la CIL semplice, per cui tutti gli interventi per i quali in precedenza era richiesta tale procedura, potranno essere realizzati liberamente.
In più, a questi è aggiunta anche la realizzazione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne.
Con la CILA si potranno realizzare interventi di:
Con la SCIA si potranno realizzare interventi di:
Scompare la DIA e al suo posto debutta la SCIA alternativa al Permesso di Costruire, con la quale si potranno realizzare
Con il Permesso di Costruire si potranno realizzare interventi di:
Ricapitolando, le uniche procedure che rimarranno in vigore saranno: CILA, SCIA (anche alternativa al Permesso di Costruire), Permesso di Costruire.
Il decreto SCIA 2 riguarda anche i lavori aventi impatto diretto sull’ambiente o le opere pubbliche. Nella tabella sono infatti indicati gli interventi per i quali è necessario ottenere preventivamente:
Il decreto disciplina infine gli adempimenti successivi agli interventi edilizi, tra cui quelli relativi al Certificato di agibilità.
La Segnalazione certificata di agibilità è una sorta di autocertificazione che andrà a sostituire il Certificato di agibilità, necessario dopo interventi di una certa consistenza, come nuove costruzioni, ristrutturazioni rilevanti, sopraelevazioni, ecc.
Andrà presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori e dovrà contenere:
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