Il cosiddetto Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio, non è altro che una maggiorazione dell’aliquota di detrazione prevista per alcuni interventi edilizi di efficientamento energetico (ecobonus) e adeguamento antisismico (sismabonus).
Trattandosi però di un ritorno fiscale piuttosto “importante” sono richiesti requisiti e adempimenti più stringenti rispetto a quelli previsti per i bonus tradizionali.
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 110% recuperabile in 5 anni. È possibile quindi detrarre dalle tasse un importo superiore alla spesa sostenuta. Poiché questo richiede una capienza fiscale elevata, appannaggio di pochi soggetti, il Governo ha introdotto, in alternativa, la possibilità di godere di altre due misure:
– lo sconto in fattura
– la cessione del credito
Il credito può essere ceduto all’impresa che effettua i lavori o a soggetti terzi, come le banche, e ciascuno di essi può a sua volta cederlo ad altri soggetti senza alcun limite di passaggi.
Gli interventi agevolati sono denominati trainanti e trainati: per avere l’agevolazione maggiorata è necessario eseguire obbligatoriamente almeno uno degli interventi trainanti. Se tale condizione è soddisfatta si potrà avere la detrazione del 110% anche sui rispettivi interventi trainati.
1. Isolamento dell’involucro edilizio che copra almeno il 25% della superficie disperdente lorda del fabbricato;
2. Sostituzione dell’impianto termico (obbligatoriamente con sistema centralizzato nel caso del condominio);
3. Adeguamento sismico.
1. Tutti quelli che usufruiscono dell’ecobonus: sostituzione serramenti, isolamento termico, sostituzione impianto di riscaldamento, domotica applicata alla gestione del riscaldamento, pannelli solari termici, schermature solari (appare evidente quindi che alcuni interventi possono essere, a seconda dei casi, trainanti o trainati);
2. Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
3. Colonnine di ricarica auto elettriche.
Gli interventi di cui al numero 1 possono trainare tutti questi lavori; quelli di cui al n. 3, invece, solo il fotovoltaico e l’accumulo.
Il Decreto Rilancio indica l’ammontare massimo delle spese su cui si può applicare la detrazione, distinguendolo in base agli interventi:
– per isolamento involucro: 50.000 euro per unità unifamiliari; 40.000 euro per unità in condomìni con meno di 8 unità; 30.000 euro per unità in condomìni con più di 8 unità
– per impianto termico: 30.000 euro per unità unifamiliari; 20.000 euro per unità in condomìni con meno di 8 unità; 15.000 euro per unità in condomìni con più di 8 unità
– per adeguamento sismico: 96.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, con l’allegato I al Decreto Requisiti Tecnici sono state pubblicati i massimali di spesa per ogni singolo intervento, per cui, seguendo tali parametri, la spesa complessiva potrebbe risultare inferiore al massimale di spesa ammissibile.
Per l’ecobonus, tutti i rispettivi tetti di spesa già previsti dal bonus tradizionale
– 48.000 euro per il fotovoltaico
– 48.000 euro per i sistemi di accumulo
– 3.000 euro per le colonnine di ricarica.
Possono usufruirne:
– condomìni
– privati proprietari
– IACP
– cooperative edilizie
– Onlus e associazioni di volontariato
– società sportive dilettantistische, ma solo per interventi effettuati sugli spogliatoi.
Il superbonus si può applicare solo a immobili a uso abitativo. Possono essere fabbricati:
– condominiali
– unifamiliari
– unifamiliari facenti parte di fabbricati plurifamiliari ma aventi accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
I condomìni formati da unità immobiliari a destinazione mista (ad es. appartamenti, uffici, negozi) possono usufruirne. Tuttavia, se le unità immobiliari coprono almeno il 50% della superficie, potranno usufruire delle agevolazioni sulle parti comuni tutti i proprietari; se invece la percentuale è inferiore, solo i proprietari delle abitazioni.
La circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha escluso esplicitamente i fabbricati con più unità immobiliari tutte dello stesso proprietario, non equiparandoli a condomini.
In fase di conversione del Decreto Rilancio sono state aggiunte le unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari, ma aventi caratteristiche di “autonomia”.
L’accesso all’unità deve essere autonomo, ma può avvenire tanto direttamente dalla strada che da una corte o giardino comuni. Non può avvenire, ad esempio, da un pianerottolo di una scala comune.
Contestualmente deve essere rispettato il requisito dell’indipendenza funzionale, quindi gli impianti di acqua, luce e gas devono essere individuali e non in comune.
Gli adempimenti richiesti per poter usufruire del superbonus sono innanzitutto quelli richiesti per ogni intervento edilizio.
Pertanto l’immobile deve risultare conforme alla normativa edilizia e urbanistica statale e locale e poi occorre richiedere i necessari titoli abilitativi.
Ci sono poi degli adempimenti specifici da svolgere al termine dell’intervento, quando andranno inviate all’Enea le asseverazioni redatte da tecnici abilitati sugli interventi svolti.
Le asseverazioni dovranno attestare:
– la congruità delle spese sostenute rispetto ai prezzari regionali o del Genio Civile
– il rispetto dei requisiti tecnici richiesti (salto di due classi di efficienza energetica e utilizzo di materiali conformi ai criteri minimi ambientali per l’ecobonus, miglioramento statico per il sismabonus).
Tali asseverazioni, insieme ad altri documenti, dovranno essere assoggettate al visto di conformità di professionisti fiscali abilitati.
Nel caso in cui il committente intenda avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito al posto della detrazione, l’invio Enea con tutti i documenti correlati dovrà essere fatto in corrispondenza a stati di avanzamento lavori, con cadenza pari almeno al 30% dei lavori realizzati.
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